Ciao ragazzi volevo aprire nuovamente il discorso sull'omologazione dei cerchi, mesi fa girava voce che era in arrivo una nuova legge dove poter montare pneumatici diversi non indicati sul libretto!
Gira voce che ora il decreto sia passato ma in realtà nessuna sa nulla o tantomeno la via necessaria da intraprendere per effettuare tale modifica!
Da qualche parte ho letto che comunque ci sono leggi da seguire nel senso che se ho i 16' a libretto non puoi montare i 21', quindi avrai il consenso del 10% 20% di modifica !
Di sotto allego il decreto ufficiale reperibile sulla gazzetta ufficiale.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche’ procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) (GU n.56 del 7-3-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2013
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
 
Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
Visto,  in  particolare,  l'articolo  75   del   predetto   decreto
legislativo, in materia di accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
alla  circolazione  e  omologazione  dei  veicoli  a  motore  e  loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme  specifiche  per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita'  tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo  236,  in  materia  di  modifica   delle   caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della  carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli  elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al  rilascio  di  apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le  procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2007,
recante:  «Recepimento  della  direttiva  2005/64/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26  ottobre  2005  sull'omologazione  dei
veicoli a motore, per  quanto  riguarda  la  loro  riutilizzabilita',
riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che  modifica   la   direttiva
70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio  2008,  supplemento  ordinario,  recante:  «Recepimento  della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre  2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a  tali
veicoli»;
Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante:
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il  regolamento  n.  124  della  Commissione
economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite   (UN/ECE)   recante:
«Disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   ruote   per
autovetture e loro rimorchi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006,  e  successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale  n.  L  70/413
del 9 marzo 2007;
Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009,
recante:  «Procedure  di  verifica  del  sistema  di   controllo   di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del  prodotto
al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  maggio  2009,  n.
107;
Considerata  l'esigenza  di  regolamentare,  ai  sensi  del  citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, le procedure di  approvazione  nazionale  di  ruote  diverse  da
quelle  originali  e   da   quelle   sostitutive   del   costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le  procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione  o  di
integrazione di parti  di  veicoli,  sulle  autovetture  nuove  o  in
circolazione;
Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
Udito il parere n. 8215 del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25
ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
 
Adotta
il seguente regolamento:
 
Art. 1
 
 
Definizioni
 
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni  di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  recante:  «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per  autovetture  e  loro
rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle  «ruote  originali»  e
dalle  «ruote  sostitutive  del  costruttore  del   veicolo»,   quali
definite,  rispettivamente,  dai  punti  2.3  e  2.4.1  del  predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente  considerata
ovvero unitamente ad uno o piu'  dei  seguenti  elementi:  pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia,  viti  o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b)  «tipo  di  veicolo»:  l'insieme  dei  veicoli  quali   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»:  sottoinsieme  di  varianti  o  versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile  2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che  non  differiscano  per
carrozzeria   e   caratteristiche   dimensionali   e    prestazionali
dell'impianto frenante;
d) «campo  d'impiego»:  le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
«sistema ruota» puo' essere installato.
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art.  75  del  codice  della
strada:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita'  alla
circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
- 1. I  ciclomotori,  i  motoveicoli,  gli  autoveicoli,  i
filoveicoli  e  i  rimorchi,  per   essere   ammessi   alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento  dei  dati  di
identificazione   e   della   loro   corrispondenza    alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per  i
ciclomotori costituiti da un normale  velocipede  e  da  un
motore  ausiliario  di  cilindrata  fino  a  50  cc³,  tale
accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al  comma  1  puo'  riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo  di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova  da  parte  dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  del  trasporto
intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, con le modalita'  stabilite  con  decreto  dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata  la
documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti  o
entita'  tecniche  prodotti   in   serie,   sono   soggetti
all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  lo
stesso  decreto   e'   indicata   la   documentazione   che
l'interessato deve  esibire  a  corredo  della  domanda  di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce  con  propri  decreti   norme   specifiche   per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
costruttrice del veicolo di  cui  all'  art.  236,  secondo
comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le  norme  di  cui  al  comma  3-bis  si
riferiscano  a  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
oggetto di direttive  comunitarie,  ovvero  di  regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite  recepite
dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le
prescrizioni di approvazione nazionale e  di  installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive  o
regolamenti.
3-quater. Gli  accertamenti  relativi  all'approvazione
nazionale  di  cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per  il  trasporto
intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 4. I veicoli di  tipo  omologato  da  adibire  a
servizio  di  noleggio  con  conducente  per  trasporto  di
persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza,  di  cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento  di  cui
al comma 2.
5.   Fatti   salvi    gli    accordi    internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno  Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione  di
reciprocita'.
6.  L'omologazione  puo'  essere  rilasciata  anche   a
veicoli privi di carrozzeria.  Il  successivo  accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le  modalita'  previste
nel comma 2.
7.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il  regolamento  16  dicembre  1992  (Regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, supplemento ordinario.
-  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti
le procedure di omologazione  dei  veicoli  a  motore,  dei
rimorchi,   delle   macchine   agricole,   delle   macchine
operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  luglio
2001, n. 160.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 3  maggio  2007
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2007.
- Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28  aprile  2008  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.
-  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Il regolamento n. 124 della Commissione economica per
l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UN/ECE)    recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione  di  ruote
per autovetture  e  loro  rimorchi»,  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del  27
dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007.
- Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  21
aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo
di conformita' del processo produttivo e della  conformita'
del  prodotto  al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,
componenti  ed  entita'  tecniche),  e'  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».