Chiedo scusa, ma devo correggere alcune ulteriori imprecisioni.
1) Senza dovermi dilungare sul significato delle parole "reato", "sanzione", "ammenda", ecc (sono dei tecnicismi che in questa sede non hanno importanza), la guida in stato di ebrezza è e rimane una fattispecie di REATO PENALE (il reato, per sua natura è solamente PENALE, altrimenti sarebbe un "illecito").
2) Il decreto Bianchi, o meglio, la LEGGE 2 Ottobre 2007 , n. 160 che converte il precedente DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117 ( vi consiglio di cercare la norma in rete, in modo da conoscerla e togliervi ogni dubbio) introduce alcune modifiche rispetto alla precedente legislazione, ed in particolare:
Velocità: Ufficializzazione del "tutor" come strumento per la rilevazione d'infrazioni di velocità. Cartelli luminosi per segnalare i rilevatori di velocità. Multa da 500 a 2000 euro e sospensione della patente per chi supera di oltre 60km/h i limiti di velocità. Inasprite anche le altre sanzioni e quelle per recidive e conducenti di autocarri e trasporti di sostanze pericolose.
Guida senza patente, revocata o non rinnovata: Arresto fino a un anno, se recidivo nel biennio, oltre ad ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.
Guida in stato di ebrezza: E' stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue, prevendendo nei casi più gravi un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e sopensione della patente da uno a due anni. Revoca della patente per recidiva nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t. . Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di incidente, con fermo del veicolo per 3 mesi. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione sino a 10000 euro, sospensione della patente con fermo del veicolo.
Droghe: Ammenda da 1000 a 4000 euro, arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente fino ad 1 anno per chi guida sotto effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. Revoca della patente per recidiva nel biennio o se il reato è commesso da un conducente di autobus o di autocarro con massa superiore a 3,5 tonnellate.
In caso di incidente raddoppio delle pene e fermo amministrativo per 3 mesi.
Uso del cellulare: Fino a 594 euro di multa per chi utilizza cellulari (senza viva voce o auricolare) o cuffie alla guida, con sospensione accessoria della patente da 1 a 3 mesi.
Discoteche e informazioni: Nei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento assieme all'attività di somministrazione di alcolici devono essere esposte all'entrata e all'uscita tabelle con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcol e le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30 giorni.
Nuove patenti: Nel primo anno i neopatentati (a partire dal febbraio 2008) non potranno superare gli 80km/h su strade extraurbane, raddoppierano le multe per il superamento dei limiti, e potranno guidare solo auto con potenza specifica non superiore a 50 kiloWatt/tonnellata.
Bambini su motocicli. Divieto di trasporto di bambini inferiori a 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote.
Aria condizionanta: Divieto di tenere acceso il motore per garantirsi l'aria condizionata durante la sosta o la fermata del veicolo. Prevista la sanzione da 200 a 400 euro.
Fondo contro l'incidentalità notturna: Sarà ripartito fra la Polizia e le 5 province che registrano la maggiore incidentalità fra le 20 e le 7 del mattino.
3) per ciò che riguarda il casellario giudiziario, volgarmente detto "fedina penale", non sarei così ottimista circa la mancanza di conseguenze. Anzitutto esiste il pericolo di recidiva infraquinquennale, e se uno è abituato a bere, è un'eventualità che può prospettarsi facilmente. E comunque, bruciarsi la condizionale per una birra non è proprio il massimo, quindi ribadisco: se avete bevuto, prima di "soffiare" e rovinarvi la vita, pensateci.