ECOTASSA legge del 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1
Buongiorno,
assieme al nostro presidente AAA, abbiamo approfondito la questione (non di poco conto), che riguarda l'entrata in vigore della ECOTASSA a decorrere dal 01.03.2019.
Come molti sapranno, tale tassa si applica a tutti i veicoli di nuova immatricolazione in Italia, tra i quali abbiamo scoperto rientrare non solo i veicoli nuovi, ma anche i veicoli usati provenienti dal mercato estero.
La problematica di capire i dettagli della ECOTASSA recentemente introdotta dal nostro governo, ci si è presentata considerando che la mia seconda New Beetle è stata importata dalla Germania e “nazionalizzata” a gennaio 2019, poco prima che la legge in oggetto entrasse in vigore, il 1° marzo 2019.
Di conseguenza, chiunque considerasse tale operazione per il futuro, dovrà tenere conto di quanto segue, salvo normative correttive che potrebbero essere introdotte in futuro.
La nuova legge del 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 1042 a 1045, dice chiaramente quanto segue:
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola inItalia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto alpagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossidodi carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km |
Imposta |
161-175 |
1.100 euro |
176-200 |
1.600 euro |
201-250 |
2.000 euro |
oltre 250 |
2.500 euro |
1043. L'imposta di cui al comma 1042 e' altresi' dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 gia' immatricolato in un altro Stato.
1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 ad esempio camper veicoli blindati, ambulanze, veicoli per accesso a sedie a rotelle.
1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
Quindi, in soldoni (veri e propri) fate bene i vostri calcoli.
Di seguito la tabella delle emissioni relative alle varie motorizzazioni prodotte per la New Beetle:
motorizzazione |
emissioni CO2 g/km |
1.4 benzina |
168-171 |
1.6 benzina |
185 |
1.8 turbo benzina |
192-202 |
1.9 tdi 90cv |
176 |
2.0 benzina |
209 |
2.3 benzina |
211-214 |
Le motorizzazioni diesel 1.9 101cv e 1.9 105 cv ad oggi sono le uniche che non rientrano nell'ecotassa perchè inferiori ai 160 g CO2/km.
I Beetle o nuovi Maggiolini, invece, sono di categoria ben superiore all'euro 3 e 4 delle precedenti New Bettle e risultano con valori molto al di sotto dei 160 g CO2/km tranne le versioni più potenti.
Per chi volesse comunque proseguire all'acquisto e alla successiva nazionalizzazione, ho trovato dal sito dall'agenzia delle entrate indicazioni su come compilare il modulo.
Tanto premesso, per consentire il versamento della suddetta imposta tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24ELIDE), è istituito il seguente codice tributo: “3500”denominato “ECOTASSA - imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 conemissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - articolo 1, comma1042, della legge n. 145 del 2018”.
In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e“dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “A”;
- nel campo “codice”, il codice tributo “3500”;
- nel campo “elementi identificativi”, il numero di telaio delveicolo per il quale è effettuato il pagamento dell’imposta;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immatricolazione delveicolo in Italia, espresso nel formato “AAAA”.
La tassa deve essere pagata entro il giorno di immatricolazione dell'auto dallo stesso acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente.
Curiosità varie ed eventuali
Nel caso in cui la macchina acquistata sia un benzina con già installato un impianto a gpl è soggetta ugualmente a tale tassa...?!?